Il rapporto tra il mondo immateriale del Web e quello della giurisprudenza e del diritto si pone, sempre più, come tema centrale del dibattito politico-amministrativo di tutti i Paesi avanzati, dal momento che il progresso tecnologico (es. pervasività del mondo mobile, introduzione di applicazioni e dispositivi di realtà aumentata, esplosione delle attività di social networking, ecc.) rende sempre più complessa la definizione del confine tra spazio pubblico e spazio privato, nonchè, i diritti ed i doveri collegati all'utilizzo della Rete e delle tecnologie ad essa connesse.
Si avverte, pertanto, la forte esigenza di fare il punto della situazione in un momento storico in cui la Rete è diventata, per usare le stesse parole del presidente della Camera Laura Boldrini, “essenziale nella vita di ognuno di noi e nelle possibilità di sviluppo dei singoli cittadini e delle aziende”.
Dopo un'anno dall'inizio dei lavori, una Commissione, coordinata da Stefano Rodotà, ha presentato alla Camera la prima Dichiarazione sui Diritti in Internet che, nei suoi 14 articoli, rappresenta un'importante novità nel panorama giuridico internazionale, trattandosi della prima carta al mondo d'ispirazione costituzionale e di portata internazionale che cerca di stabilire delle regole sull'uso ed il consumo del più utilizzato mezzo di comunicazione mondiale.
-- IL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE --
Nei 14 articoli contenuti dalla dichiarazione (alleghiamo la bozza completa presentata alla Camera in calce all'articolo), è chiara l'impronta univeralista e sovranazionale del documento.
L'art. 1, intitolato “Riconoscimento e garanzia dei diritti”, sancisce un principio di garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo indipendentemente dalle evoluzioni e dagli sviluppi tecnologici futuri.
Da qui in poi, la Dichiarazione da corpo a specifici diritti relativi alla neutralità (art. 2), all'accesso (art. 3), alla tutela dei dati personali della propria “identità digitale” (art. 4), alla cosiddetta autodeterminazione informativa (art. 5).
Successivamente, l'attenzione si sposta sull'inviolabilità dei sistemi e domicili informatici (art. 6), sul divieto di utilizzo esclusivo di trattamenti automatizzati dei dati personali (art. 7) e poi, ancora, sul diritto all'identità in Rete (art. 8), sul diritto all'anonimato ad eccezione di casi particolari (art. 9) e sull'ormai noto diritto all'oblio (art. 10).
Uno spazio a parte viene dedicato, inoltre, nell'art.11, ai diritti ed alle garanzie delle persone sulle piattaforme, affermando che i responsabili delle medesime sono tenute a comportarsi con lealtà e correttezza, non solo nei confronti degli utenti, ma anche verso i fornitori ed i concorrenti.
Molto interessate, nel medesimo articolo, il riferimento a quelle piattaforme che si presentano come servizi essenziali per la vita e l’attività delle persone, che sono chiamate a favorire, “nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme”.
All'art. 12, si eleva la Sicurezza in Rete, a diritto garantito come interesse pubblico.
Mentre l'art. 13 sancisce un diritto all'Educazione, ovvero, alla possibilità che devono avere tutte le persone ad acquisire le necessarie conoscenze per utilizzare Internet in modo consapevole al fine di prevenire discriminazioni e comportamenti lesivi della libertà di ciascun individuo.
Il quadro che emerge da questa dichiazione è quello della volontà di riconoscere, nel www, world wide web, un valore pubblico che prescinda dai singoli individui od operatori, configurandosi, invece, come un bene comune accessibile a tutti in modo sicuro e senza discriminazioni né formali né sostanziali e che, oltre ad un'indubbia valenza di tipo economico-produttiva, possiede un valore sociale da tutelare nel rispetto della volontà e della privacy di ogni individuo.
-- QUALE FUTURO PER LA 'DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET' --
Per prima cosa, occorre precisare che la Dichiarazione non possiede alcuna valenza normativa.
Non è né una legge, né, tantomeno, una disegno di legge.
Il testo presentato è, pertanto, da leggersi come un'insieme di principi di alto livello sui quali, in futuro, confrontarsi per generare leggi di sistema.
Lo sforzo ed il merito che bisogna riconoscere all'Italia, è quello di aver voluto contribuire a creare, in tema di regolamentazione della Rete Internet, un quadro di principi di indirizzo che possano aiutare ad uniformare un quadro giuridico internazionale estremamente frammentato (si pensi alla regolamentazione autarchica della Cina e di altri paesi o ai problemi connessi allo spionaggio dopo l'affare Snowden, nonché, al problema della regolamentazione fiscale delle multinazionali del web).
Intanto i relatori della Carta, incassano il sostegno di un certo Sir Tim Berners Lee, l'inventore del w.w.w., che fa da contraltare ad un certo scetticismo manifestato degli addetti ai lavori.
-- COMMENTI --
Non è certo facile la sfida che i relatori della Carta propongono. Noi ci auguriamo, tuttavia, che, oltre a questa lodevole iniziativa, si possa proseguire, con molta determinazione, a lavorare anche su gli innumerevoli problemi tecnici e infrastrutturali che attanagliano il mondo del web in Italia e che, tutte le alterne vicende che ha vissuto l'istituzione dell'Agenda Digitale Italiana possano trovare un'occasione di concreta risoluzione così da rispettare le direttive previste dall'Agenda Digitale Europea presentata dalla Commissione Europea ormai nel 'lontano' 2010.
Confidiamo, in particolar modo, nei recenti piani (“Piano nazionale Banda Ultra Larga” e “Crescita Digitale”) predisposti, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, dalla Presidenza del Consiglio assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione, finalizzati al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda.
Che il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (che ha enfatizzato la complementarietà tra il livello nazionale e quello regionale, nonché, l'integrazione tra le iniziative regionali) non riesca, finalmente, ad aiutare l'attuazione della strategia nazionale elaborata?